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LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA

      

La riforma della legislazione italiana sulla cittadinanza

1. Premessa

Il giorno 15.2.92 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica la legge 5.2.92 nº 91 che detta la nuova disciplina in materia di cittadinanza.

La legge entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione, il 15.8.92; entro il 15.8.93 sarà emanato il regolamento di esecuzione per dare concreta attuazione, anche sul piano amministrativo, alle nuove regole.

1912-1992. Ottant'anni dopo l'entrata in vigore della prima legge organica sulla cittadinanza dell'Italia unita, il Parlamento proprio al termine della X legislatura repubblicana ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina che abroga tutte le precedenti leggi in materia.

La nuova normativa trova il suo presupposto nella nuova situazione economica e sociale italiana non più caratterizzata dal fenomeno dei flussi emigratori ma piuttosto da quello opposto della immigrazione sia di ex italiani o loro discendenti sia di lavoratori stranieri.

Le esigenze di reintegrazione n ella realtà economica e sociale italiana da parte anzitutto degli stranieri di origine italiana hanno ispirato la nuova normativa.

2. I principi della vecchia legge del 1912

Com'è noto, la legge del 1912 si basava su principi riassumibili nei termini seguenti:

 

· trasmissione automatica della cittadinanza da padre a figlio;
· acquisto automatico della cittadinanza da parte della moglie straniera:
· acquisto automatico della cittadinanza per beneficio di legge nei casi ttitassativamente previsti (art. 3 );
· acquisto della cittadinanza in base ad un provvedimento di concessione emesso didiscrezionalmente dal Capo dello Stato in presenza di specifici requisiti tatassativamente previsti (c.d. naturalizzazione);
· perdita della cittadinanza da parte della donna italiana per matrimonio con uno ststraniero che trasmettesse alla moglie la propria cittadinanza;
· perdita della cittadinanza per acquisto spontaneo della cittadinanza straniera e riresidenza all'estero;
· perdita della cittadinanza da parte della moglie e dei figli per effetto della perdita ddella cittadinanza da parte dei capofamiglia.
    
È evidente che tali principi presupponevano ii primato dei maritopadre nei confronti degli altri membri della famiglia e presupponevano altresì che l'unicità della cittadinanza fosse un valore primario da salvaguardare coll’imporre la perdita della cittadinanza italiana contestualmente all'acquisto di una cittadinanza straniera, senza tener conto della volontà dei soggetti interessati. In altri termini, tutti i membri di una stessa famiglia avrebbero dovuto avere la medesima cittadinanza, ed una soltanto.

3. L'attuazione del principio di uguaglianza nelle riforme del 1975 e del 1983

Nei 1975, con la riforma dei diritto di famiglia, ii principio di uguaglianza tra uomo e donna affermato dalla Costituzione era stato applicato all'interno dei rapporti familiari, e si era eliminata fa potestà dei marito sulla moglie e quella dei solo padre sui figli. E la Corte costituzionale prima, la riforma subito dopo, avevano soppresso la norma che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna itaÌiana che avesse sposato uno straniero ed acquistato col matrimonio la cittadinanza del marito.

Si è dovuto però attendere fino al 1983 perché il principio di uguaglianza trovasse più ampia e concreta attuazione all'interno della legislazione sulla cittadinanza.

Nel febbraio di quell'anno infatti la Corte costituzionale dichiarava illegittima la legge dei 1912 nella parte in cui (art. 1 e art. 2 secondo comma) non prevedeva che acquistasse la cittadinanza il figlio di madre italiana e padre straniero, bensì solo il figlio di padre italiano. La retroattività di quella sentenza ha consentito anche ai figli di madre italiana nati prima di quella data (purché dal 1948 in poi) di rivendicare automaticamente il possesso della cittadinanza. Il nuovo principio della trasmissibilità della cittadinanza italiana per nascita sia dal padre che dalla madre è stato subito dopo - nell'aprile del 1983 - sancito ufficialmente dalla legge nº 123.

Quest'ultima legge ha modificato la legislazione vigente anche con riferimento agli effetti del matrimonio sulla cittadinanza. Ha escluso il principio dell'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera al momento del matrimonio con un italiano ed ha stabilito che tanto gli uomini stranieri quanto le donne straniere, coniugati/e con una persona italiana, possono chiedere che sia loro attribuita la cittadinanza soltanto dopo tre anni di matrimonio - ridotti a sei mesi se la famiglia risiede in Italia - presentando richiesta scritta al Sindaco o al Console del luogo di residenza. Per l'acquisto è quindi necessario un provvedimento emesso dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, il quale deve essere emanato salvo che vi ostino gravi motivi (condanne penali per reati gravi, comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato).

Nello stesso anno è stata approvata in Italia la riforma dell'adozione. Si è previsto che l'adozione di stranieri minorenni da parte di almeno un genitore italiano comporti l'assunzione da parte del figlio adottivo della cittadinanza, in modo automatico.

cidad.JPG (15327 bytes) La riforma parziale della legge sulla cittadinanza, avvenuta nel 1983, ha tenuto conto del fatto che sarebbero aumentati in misura notevole i casi di doppia cittadinanza, italiana e straniera, ed ha previsto, per eliminare tale condizione, che i soggetti in questione dovessero optare per l'una o per l'altra entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, ossia tra i 18 ed i 19 anni. Essendo emersi forti dubbi sulle conseguenze della mancata opzione entro quel termine, nel 1986 il legislatore con un ulteriore intervento limitato a questo tema - legge nº. 180 - ha soppresso quel limite temporale annuale e ha consentito a tutti coloro che avessero perso la cittadinanza per mancata opzione entro i termini di riacquistarla mediante semplice dichiarazione da
rendere al Sindaco o all'autorità consolare del luogo di residenza, senza limiti di tempo.

Il quadro legislativo in vigore fino ad oggi è in sostanza ancora quello dei 1912, con le modifiche fin qui segnalate.

4. Le principali novità della riforma del1992

La riforma introduce delle novità importanti, che si ispirano al principio di non discriminazione tra uomo e donna e al principio di valorizzazione della volontà degli interessati.

a ) Acquisto automatico della cittadinanza per nascita o per adozione di minori stranieri.

Questo rimane il principio fondamentale: nasce italiano chi nasce da padre italiano o da madre italiana. E la regola vale anche nel caso di riconoscimento o accertamento della filiazione dopo la nascita.

Si conferma l'equiparazione alla nascita dell'adozione, quando lo straniero sia minorenne.

b) Acquisto automatico della cittadinanza per beneficio di legge.

Possono acquistare la cittadinanza gli stranieri nati in Italia, che abbiano conservato la residenza in Italia ininterrottamente dalla nascita fino ai diciott'anni e che dichiarino entro l'anno successivo di voler diventare italiani.

Gli stranieri che hanno un genitore o un nonno di origine italiana (cioè italiano per nascita ), è necessario che, al compimento dei 18 anni, risiedano in Italia aImeno da due anni e che scelgano entro l'anno successivo di diventare italiani; oppure, che prestino servizio militare o assumano un impiego alle dipendenze dello Stato italiano e, in ambedue i casi, che dichiarino espressamente di voler diventare italiani.

c) Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Il coniuge (marito o moglie ) straniero di italiano acquista la cittadinanza soltanto su domanda, con decreto del Ministro dell'lnterno, a condizione che siano passati almeno tre anni dal matrimonio - o sei mesi, se la famiglia risiede in Italia - che non via sia stata separazione legale o divorzio e che il coniuge straniero non abbia precedenti penali gravi o non sia comunque ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato. Dopo due anni dalla domanda, il Ministro dell'lnterno, ove non abbia ancora preso una decisione, non può più respingerla.

d) Acquisto automatico della cittadinanza per iuris communicatio.

Chi diventa italiano trasmette automaticamente la nuova cittadinanza ai propri figli minorenni, se convivono con lui, ma essi, una volta divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi qualora già abbiano un'altra cittadinanza.

e) Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione.

La concessione della cittadinanza a stranieri da parte del Presidente della Repubblica resta un atto discrezionale.

In particolare, occorre un periodo di residenza in Italia, che va dai tre anni (per lo straniero con genitore o nonno di origine italiana, o per lo straniero nato in Italia ), ai quattro anni (per lo straniero di un Paese della CEE ), ai cinque anni (per l' apolide, oppure per lo straniero maggiorenne che venga adottato da un italiano ), ai dieci anni (per lo straniero in genere che non si trovi in una delle condizioni sopra indicate).

f) Perdita della cittadinanza.

La cittadinanza non si perde più automaticamente per acquisto volontario di cittadinanza straniera e residenza all'estero. La nuova regola fondamentale è che il fatto di possedere o di acquistare una cittadinanza straniera non ha alcun effetto automatico sulla cittadinanza italiana posseduta. Perché essa venga meno, occorre una rinunzia espressa e la residenza all'estero.

g) Riacquisto della cittadinanza.

Per il riacquisto della cittadinanza è richiesta un'espressa dichiarazione di volontà, insieme alla sussistenza di una condizione oggettiva (servizio militare, pubblico impiego, trasferimento della residenza in Italia ); fa eccezione soltanto il caso di chi rientri in Italia, perché dopo un anno di residenza riacquista automaticamente la cittadinanza salvo espressa rinuncia.

h) Obbligbi dell'interessato.

Tutte le manifestazioni di volontà riguardanti la cittadinanza italiana devono essere fatte davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza oppure, se si risiede all'estero, davanti al Console competente per territorio.

i) Coordinamento con le leggi previgenti.

La nuova legge detta regole per il futuro. Tutti i fatti accaduti e gli atti compiuti prima della sua entrata in vigore conservano quindi il valore loro attribuito dalle leggi precedenti.

Va ricordato tuttavia che, in base all'art. 17, coloro che hanno perso la cittadinanza in passato in seguito ad acquisto di cittadinanza straniera oppure, avendone due, per non avere optato per quella italiana tra il 18º e il 19º anno, hanno tempo due anni per ridiventare italiani con una semplice dichiarazione.

Resta fermo poi il principio che le donne italiane che abbiano perso la cittadinanza in seguito a matrimonio con stranieri (fino al 1975, prima cioè della riforma del diritto di famiglia ), possono senza limiti di tempo dichiarare di voler ridiventare italiane.

5. Problemi particolari degli emigranti e dei loro discendenti

La nuova legge è importante per sapere come oggi si diventa italiani e come si perde la cittadinanza italiana.

Ma non è meno importante, soprattutto per i discendenti degli emigranti italiani, sapere se, in base alle leggi fino a dora in vigore, essi siano rimasti italiani, spesso magari senza saperlo. A questo scopo abbiamo premesso alcune notazioni anche sul regime in vigore fino ad oggi.

Così, per esempio, anche chi sia nato all'estero da madre italiana dopo il 1º gennaio 1948 è italiano (v. sentenza nº 30/1983 della Corte costituzionale ); così pure è italiano chi sia nato all'estero da genitore italiano anche se al momento della nascita abbia acquistato la cittadinanza del Paese nel quale è nato. In altre parole, la cittadinanza trasmessasi col sangue da padre a figlio, e poi anche da madre a figlio, ove non sia stata perduta per un fatto sopravvenuto, sopravvive senza limiti di tempo.

avv. prof. Bruno Barel

 (Università di Padova)

     

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