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LEGGE
SULLA CITTADINANZA ITALIANA |
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La
riforma della legislazione italiana sulla cittadinanza
1. Premessa
Il giorno 15.2.92 è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica la legge 5.2.92 nº 91 che detta la
nuova disciplina in materia di cittadinanza.
La legge entrerà in vigore dopo 6
mesi dalla pubblicazione, il 15.8.92; entro il 15.8.93 sarà emanato il regolamento di
esecuzione per dare concreta attuazione, anche sul piano amministrativo, alle nuove regole.
1912-1992. Ottant'anni
dopo l'entrata in vigore della prima legge organica sulla cittadinanza
dell'Italia unita, il Parlamento proprio al termine della X legislatura repubblicana ha
introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina che abroga tutte le precedenti
leggi in materia.
La nuova normativa trova il suo presupposto nella nuova situazione
economica e sociale italiana non più caratterizzata dal fenomeno dei flussi emigratori ma
piuttosto da quello opposto della immigrazione sia di ex italiani o loro discendenti sia
di lavoratori stranieri.
Le esigenze di reintegrazione n
ella realtà economica e sociale italiana da parte anzitutto degli stranieri di origine
italiana hanno ispirato la nuova normativa.
2. I principi della
vecchia legge del 1912
Com'è noto, la legge del 1912 si
basava su principi riassumibili nei termini seguenti:
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· trasmissione
automatica della cittadinanza da padre a figlio; |
| · acquisto
automatico della cittadinanza da parte della moglie straniera: |
| · acquisto
automatico della cittadinanza per beneficio di legge nei casi ttitassativamente
previsti (art. 3 ); |
| · acquisto della
cittadinanza in base ad un provvedimento di concessione emesso didiscrezionalmente
dal Capo dello Stato in presenza di specifici requisiti tatassativamente
previsti (c.d. naturalizzazione); |
| · perdita della
cittadinanza da parte della donna italiana per matrimonio con uno ststraniero
che trasmettesse alla moglie la propria cittadinanza; |
| · perdita della
cittadinanza per acquisto spontaneo della cittadinanza straniera e riresidenza
all'estero; |
| · perdita
della cittadinanza da parte della moglie e dei figli per effetto della perdita ddella cittadinanza da parte dei capofamiglia. |
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È evidente
che tali principi presupponevano ii primato dei maritopadre nei confronti degli altri
membri della famiglia e presupponevano altresì che l'unicità della cittadinanza fosse un
valore primario da salvaguardare collimporre la perdita della cittadinanza italiana
contestualmente all'acquisto di una cittadinanza straniera, senza tener conto della
volontà dei soggetti interessati. In altri termini, tutti i membri di una stessa famiglia
avrebbero dovuto avere la medesima cittadinanza, ed una soltanto.3. L'attuazione del principio di uguaglianza
nelle riforme del 1975 e del 1983
Nei 1975, con la riforma dei
diritto di famiglia, ii principio di uguaglianza tra uomo e donna affermato dalla
Costituzione era stato applicato all'interno dei rapporti familiari, e si era eliminata fa
potestà dei marito sulla moglie e quella dei solo padre sui figli. E la Corte
costituzionale prima, la riforma subito dopo, avevano soppresso la norma che prevedeva la
perdita della cittadinanza per la donna itaÌiana che avesse sposato uno straniero ed
acquistato col matrimonio la cittadinanza del marito.
Si è dovuto però attendere
fino al 1983 perché il principio di uguaglianza trovasse più ampia e concreta attuazione
all'interno della legislazione sulla cittadinanza.
Nel febbraio di quell'anno
infatti la Corte costituzionale dichiarava illegittima la legge dei 1912 nella parte in
cui (art. 1 e art. 2 secondo comma) non prevedeva che acquistasse la cittadinanza il
figlio di madre italiana e padre straniero, bensì solo il figlio di padre italiano. La
retroattività di quella sentenza ha consentito anche ai figli di madre italiana nati
prima di quella data (purché dal 1948 in poi) di rivendicare automaticamente il possesso
della cittadinanza. Il nuovo principio della trasmissibilità della cittadinanza italiana
per nascita sia dal padre che dalla madre è stato subito dopo - nell'aprile del 1983 -
sancito ufficialmente dalla legge nº 123.
Quest'ultima legge ha modificato
la legislazione vigente anche con riferimento agli effetti del matrimonio sulla
cittadinanza. Ha escluso il principio dell'acquisto automatico della cittadinanza da parte
della straniera al momento del matrimonio con un italiano ed ha stabilito che tanto gli
uomini stranieri quanto le donne straniere, coniugati/e con una persona italiana, possono
chiedere che sia loro attribuita la cittadinanza soltanto dopo tre anni di matrimonio -
ridotti a sei mesi se la famiglia risiede in Italia - presentando richiesta scritta al
Sindaco o al Console del luogo di residenza. Per l'acquisto è quindi necessario un
provvedimento emesso dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, il quale deve essere emanato salvo che vi ostino gravi motivi (condanne
penali per reati gravi, comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato).
Nello stesso anno è stata
approvata in Italia la riforma dell'adozione. Si è previsto che l'adozione di stranieri
minorenni da parte di almeno un genitore italiano comporti l'assunzione da parte del
figlio adottivo della cittadinanza, in modo automatico.
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La riforma parziale
della legge sulla cittadinanza, avvenuta nel 1983, ha tenuto conto del fatto che sarebbero
aumentati in misura notevole i casi di doppia cittadinanza, italiana e straniera, ed ha
previsto, per eliminare tale condizione, che i soggetti in questione dovessero optare per
l'una o per l'altra entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, ossia tra i 18
ed i 19 anni. Essendo emersi forti dubbi sulle conseguenze della mancata opzione entro
quel termine, nel 1986 il legislatore con un ulteriore intervento limitato a questo tema -
legge nº. 180 - ha soppresso quel limite temporale annuale e ha consentito a tutti coloro
che avessero perso la cittadinanza per mancata opzione entro i termini di riacquistarla
mediante semplice dichiarazione da |
| rendere al Sindaco
o all'autorità consolare del luogo di residenza, senza limiti di tempo. |
Il quadro legislativo in vigore
fino ad oggi è in sostanza ancora quello dei 1912, con le modifiche fin qui segnalate.
4. Le principali novità della riforma del1992
La riforma introduce delle
novità importanti, che si ispirano al principio di non discriminazione tra uomo e donna e
al principio di valorizzazione della volontà degli interessati.
a ) Acquisto automatico della
cittadinanza per nascita o per adozione di minori stranieri.
Questo rimane il principio
fondamentale: nasce italiano chi nasce da padre italiano o da madre italiana. E la regola
vale anche nel caso di riconoscimento o accertamento della filiazione dopo la nascita.
Si conferma l'equiparazione alla
nascita dell'adozione, quando lo straniero sia minorenne.
b) Acquisto automatico della
cittadinanza per beneficio di legge.
Possono acquistare la
cittadinanza gli stranieri nati in Italia, che abbiano conservato la residenza in Italia
ininterrottamente dalla nascita fino ai diciott'anni e che dichiarino entro l'anno
successivo di voler diventare italiani.
Gli stranieri che hanno un
genitore o un nonno di origine italiana (cioè italiano per nascita ), è necessario che,
al compimento dei 18 anni, risiedano in Italia aImeno da due anni e che scelgano entro
l'anno successivo di diventare italiani; oppure, che prestino servizio militare o assumano
un impiego alle dipendenze dello Stato italiano e, in ambedue i casi, che dichiarino
espressamente di voler diventare italiani.
c) Acquisto della cittadinanza
per matrimonio.
Il coniuge (marito o moglie )
straniero di italiano acquista la cittadinanza soltanto su domanda, con decreto del
Ministro dell'lnterno, a condizione che siano passati almeno tre anni dal matrimonio - o
sei mesi, se la famiglia risiede in Italia - che non via sia stata separazione legale o
divorzio e che il coniuge straniero non abbia precedenti penali gravi o non sia comunque
ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato. Dopo due anni dalla domanda, il Ministro
dell'lnterno, ove non abbia ancora preso una decisione, non può più respingerla.
d) Acquisto automatico della
cittadinanza per iuris communicatio.
Chi diventa italiano trasmette
automaticamente la nuova cittadinanza ai propri figli minorenni, se convivono con lui, ma
essi, una volta divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi qualora già abbiano un'altra
cittadinanza.
e) Acquisto della cittadinanza
per naturalizzazione.
La concessione della
cittadinanza a stranieri da parte del Presidente della Repubblica resta un atto
discrezionale.
In particolare, occorre un
periodo di residenza in Italia, che va dai tre anni (per lo straniero con genitore o nonno
di origine italiana, o per lo straniero nato in Italia ), ai quattro anni (per lo
straniero di un Paese della CEE ), ai cinque anni (per l' apolide, oppure per lo straniero
maggiorenne che venga adottato da un italiano ), ai dieci anni (per lo straniero in genere
che non si trovi in una delle condizioni sopra indicate).
f) Perdita della cittadinanza.
La cittadinanza non si perde
più automaticamente per acquisto volontario di cittadinanza straniera e residenza
all'estero. La nuova regola fondamentale è che il fatto di possedere o di acquistare una
cittadinanza straniera non ha alcun effetto automatico sulla cittadinanza italiana
posseduta. Perché essa venga meno, occorre una rinunzia espressa e la residenza
all'estero.
g) Riacquisto della
cittadinanza.
Per il riacquisto della
cittadinanza è richiesta un'espressa dichiarazione di volontà, insieme alla sussistenza
di una condizione oggettiva (servizio militare, pubblico impiego, trasferimento della
residenza in Italia ); fa eccezione soltanto il caso di chi rientri in Italia, perché
dopo un anno di residenza riacquista automaticamente la cittadinanza salvo espressa
rinuncia.
h) Obbligbi dell'interessato.
Tutte le manifestazioni di
volontà riguardanti la cittadinanza italiana devono essere fatte davanti all'Ufficiale di
stato civile del Comune di residenza oppure, se si risiede all'estero, davanti al Console
competente per territorio.
i) Coordinamento con le leggi
previgenti.
La nuova legge detta regole per il futuro. Tutti
i fatti accaduti e gli atti compiuti prima della sua entrata in
vigore conservano quindi il valore loro attribuito dalle leggi precedenti.
Va ricordato tuttavia che, in
base all'art. 17, coloro che hanno perso la cittadinanza in passato in seguito ad acquisto
di cittadinanza straniera oppure, avendone due, per non avere optato per quella italiana
tra il 18º e il 19º anno, hanno tempo due anni per ridiventare italiani con una semplice
dichiarazione.
Resta fermo poi il principio che
le donne italiane che abbiano perso la cittadinanza in seguito a matrimonio con stranieri
(fino al 1975, prima cioè della riforma del diritto di famiglia ), possono senza limiti
di tempo dichiarare di voler ridiventare italiane.
5. Problemi particolari degli emigranti e dei loro discendenti
La nuova legge è importante per
sapere come oggi si diventa italiani e come si perde la cittadinanza italiana.
Ma non è meno importante,
soprattutto per i discendenti degli emigranti italiani, sapere se, in base alle leggi fino
a dora in vigore, essi siano rimasti italiani, spesso magari senza saperlo. A questo scopo
abbiamo premesso alcune notazioni anche sul regime in vigore fino ad oggi.
Così, per esempio, anche chi
sia nato all'estero da madre italiana dopo il 1º gennaio 1948 è italiano (v. sentenza
nº 30/1983 della Corte costituzionale ); così pure è italiano chi sia nato all'estero
da genitore italiano anche se al momento della nascita abbia acquistato la cittadinanza
del Paese nel quale è nato. In altre parole, la cittadinanza trasmessasi col sangue da
padre a figlio, e poi anche da madre a figlio, ove non sia stata perduta per un fatto
sopravvenuto, sopravvive senza limiti di tempo.
avv. prof. Bruno Barel |
(Università di Padova) |
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